Art. 67 · (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 67) Perdita, smarrimento o sottrazione
Titolo VI

Art. 67

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(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 67) Perdita, smarrimento o sottrazione

In vigore dal 15 nov 1990
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, ) Perdita, smarrimento o sottrazione 1. In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore dalla constatazione, devono farne denuncia scritta alla più vicina autorità di pubblica sicurezza e darne comunicazione al Ministero della sanità. 2. Per le farmacie la comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta all'autorità sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-67