Titolo III›Capo III
Art. 36
38 / 142(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 36) Autorizzazione all'impiego
In vigore dal 21 mag 2014
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, )
Autorizzazione all'impiego
1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e II di cui all', purchè regolarmente autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve presentare domanda al Ministero della sanità, secondo le modalità previste dal comma 4 dell', in quanto applicabili.
2. Il Ministero della sanità accerta se i locali siano idonei alla preparazione, all'impiego ed alla custodia delle materie prime e dei prodotti.
3. Il decreto di autorizzazione è valido per l'acquisto e per l'impiego delle sostanze sottoposte a controllo, nonché per la vendita dei prodotti ottenuti.
4. Le spese relative agli accertamenti di cui al comma 2 sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.
Note all'articolo
- Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (che ha disposto la modifica dei commi 1 e 3 del presente articolo).
- Il D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79, ha disposto (con l'art. 1, comma 8, lettera a)) che al comma 1 del presente articolo "le parole: «I, II, III, IV e V» sono soppresse". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 8, lettera b)) che al comma 3 del presente articolo "le parole: «delle preparazioni ottenute» sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti ottenuti»".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-36