Art. 35 · (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 35) Controllo sulle materie prime
Titolo IIICapo II

Art. 35

Abrogato35 / 136

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 35) Controllo sulle materie prime

In vigore dal 15 nov 1990 al 27 feb 2006
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, ) Controllo sulle materie prime 1. Il Ministero della sanità esercita il controllo sulle quantità di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all', fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato. 2. Il Ministro della sanità può limitare o vietare, in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di singole sostanze stupefacenti o psicotrope. 3. Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad affettuare saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero della sanità.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-35