Titolo II
Art. 23
24 / 142(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 21 - decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4, comma 2). Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
In vigore dal 15 nov 1990
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, - decreto-legge 22 aprile
1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, , comma 2).
Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Nell'esercizio delle facoltà previste dall', il Ministro della sanità può consentire, su richiesta dell'interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad altri enti o imprese autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati.
2. Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna destinazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, queste vengono acquisite dallo Stato ed utilizzate con le procedure e modalità di cui all'.
3. Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono essere distrutte, osservando le modalità di cui all'.
4. Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del presente articolo deve essere redatto apposito verbale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-23