Art. 133 · (Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 1- ter) Province autonome di Trento e Bolzano
Titolo XIICapo I

Art. 133

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(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 1- ter) Province autonome di Trento e Bolzano

In vigore dal 15 nov 1990
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, - ter) Province autonome di Trento e Bolzano 1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alle finalità di cui all' secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-133