Art. 125 · (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
Titolo XI

Art. 125

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(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) Accertamenti di assenza di tossicodipendenza

In vigore dal 26 apr 1995
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, , comma 1) Accertamenti di assenza di tossicodipendenza 1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore del lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici. 2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e le relative modalità. 3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi. 4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-125