Titolo X
Art. 119
124 / 142(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero
In vigore dal 15 nov 1990
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, , comma 1)
Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero
1. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in base alle disposizioni dell' della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicura, tramite convenzioni o accordi bilaterali con i singoli Paesi, ai tossicodipendenti italiani che si trovano all'estero, il soccorso immediato, l'assistenza sanitaria e la organizzazione, dietro il loro assenso, del viaggio di rientro in Italia fornendo apposita comunicazione alle competenti unità sanitarie locali per successivi interventi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-10-09;309#art-119