Art. 2 · Incompatibilità
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78

Art. 2

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Incompatibilità

In vigore dal 22 nov 1990
1. Fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non è conferibile l'incarico al medico che: a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale; b) svolga attività medico-generica in quanto medico di libera scelta a ciclo di fiducia iscritto negli elenchi previsti dall'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale; c) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria; d) eserciti la professione medica con rapporto di lavoro autonomo retribuito forfettariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al Servizio sanitario nazionale e che non adottino le clausole normative ed economiche del presente Accordo; e) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate con l'U.S.L.. L'incompatibilità non opera fino a quanto le UU.SS.LL. non abbiano provveduto a garantire mezzi idonei ad assicurare la continuità terapeutica nell'ambito delle strutture pubbliche; f) svolga attività fiscali concomitanti per la stessa U.S.L.; g) sia titolare di incarico nei servizi di guardia medica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 292 dell'8 giugno 1987 e successive modificazioni; h) sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 23 marzo 1988 e successive modificazioni; i) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile: di poliambulatorio, di laboratorio per analisi cliniche, di gabinetto di terapia fisica e fisiochinesiterapia, di gabinetto di radiologia, di gabinetto di medicina nucleare o radioterapia, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale a mente del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 23 marzo 1988 e successive modificazioni; l) operi a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionate con le UU.SS.LL. per l'esecuzione di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica e la medicina nucleare, di terapia fisica e di fisiochinesiterapia, nonché di ogni altra prestazione specialistica effettuata in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi dell' della legge n. 833 del 23 dicembre 1978. 2. Il verificarsi, nel corso dell'incarico, di una delle condizioni di incompatibilità di cui al comma 1 e della perdita di uno dei requisiti previsti dall', ad eccezione del requisito di cui alla lettera a) del comma 5 del medesimo articolo, determina la revoca dell'incarico. 3. Il provvedimento di revoca dell'incarico è adottato dalla U.S.L., sentiti il comitato di cui all' e lo specialista interessato. 4. Durante il periodo di prova, e limitatamente a tale periodo, nei confronti dello specialista è sospesa l'eventuale incompatibilità derivante da altre attività, a condizione che lo specialista medesimo non eserciti tali attività nel periodo in esame.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;316#art-acn-2