Art. 37 · Quote sindacali
Accordo collettivo nazionale medici pediatri

Art. 37

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Quote sindacali

In vigore dal 22 nov 1990
1. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo avviene su delega del medico attraverso l'U.S.L. con versamento in c/c intestato al tesoriere del sindacato per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi. 2. Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide. 3. I costi del servizio di esazione sono a carico dei sindacati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;315#art-acn-37