Art. 3 · Graduatorie - Domanda - Requisiti Procedure per la copertura delle zone carenti
Accordo collettivo nazionale medici pediatri

Art. 3

3 / 50

Graduatorie - Domanda - Requisiti Procedure per la copertura delle zone carenti

In vigore dal 22 nov 1990
Graduatorie - Domanda - Requisiti Procedure per la copertura delle zone carenti 1. I pediatri da incaricare per l'espletamento delle attività disciplinate dal presente accordo sono tratti da graduatorie uniche per titoli, predisposte annualmente a livello regionale. 2. I medici che aspirano all'iscrizione nelle graduatorie regionali devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande: a) iscrizione all'albo professionale; b) non aver compiuto il cinquantesimo anno di età; c) diploma di specializzazione o attestato di libera docenza in una delle seguenti discipline: "pediatria", "clinica pediatrica", "pediatria e puericultura", "patologia clinica pediatrica", "patologia neonatale", "pericultura", "pediatria preventiva e sociale". 3. Si prescinde dal requisito del limite di età per i pediatri che alla scadenza del termine di cui al comma 4 siano titolari, anche se in altra regione, di incarico disciplinato dal presente accordo. 4. Ai fini dell'inclusione nella graduatoria regionale i pediatri devono inviare, con plico raccomandato, entro il termine del 31 gennaio all'assessorato alla sanità della regione in cui intendono prestare la loro attività, una domanda conforme allo schema allegato sub lettera B), corredata della documentazione atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati. 5. Ai fini della graduatoria sono valutati solo i titoli posseduti alla data del 31 dicembre precedente. 6. Il pediatra che sia già stato iscritto nella stessa graduatoria regionale dell'anno precedente deve presentare, oltre alla domanda, soltanto il certificato di iscrizione all'albo professionale e la documentazione probatoria degli ulteriori titoli aquisiti nel corso dell'ultimo anno nonché di eventuali titoli non presentati per la precedente graduatoria. 7. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le vigenti norme di legge in materia di imposta di bollo. 8. L'amministrazione regionale, sentito il Comitato di cui all', sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui all', predispone una graduatoria unica regionale da valere per un anno specificando a fianco di ciascun nominativo il punteggio conseguito, le eventuali situazioni di incompatibilità e la residenza. 9. La graduatoria è pubblicata entro il 30 aprile sul Bollettino Ufficiale della Regione; entro 20 giorni dalla pubblicazione i pediatri interessati possono presentare all'Amministrazione regionale motivata istanza di riesame della loro posizione in graduatoria. 10. La graduatoria regionale, previo parere del Comitato ex , è approvata in via definitiva dall'amministrazione regionale entro il 15 giugno ed è comunicata alle UU.SS.LL. e agli Ordini provinciali dei medici della Regione. 11. La graduatoria ha valore dal 1 giorno del mese di luglio dell'anno in corso al 30 giugno dell'anno successivo. 12. Entro la fine dei mesi di marzo e di settembre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco delle zone carenti di medici pediatri individuate nel corso del semestre precedente dalle singole UU.SS.LL., sentito il Comitato di cui all', sulla base dei criteri di cui all'. 13. In sede di pubblicazione delle zone carenti, fermo restando l'ambito di iscrizione del medico, l'U.S.L. può indicare il Comune o la zona di ubicazione dello studio medico. 14. Possono concorrere al conferimento degli incarichi nelle zone carenti rese pubbliche secondo quanto stabilito dal comma 12: a) i pediatri che risultano già iscritti in uno degli elenchi dei pediatri di libera scelta istituiti nell'ambito regionale ai sensi dell', ancorchè non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione peraltro che risultino iscritti da almeno due anni nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo, eccezion fatta per incarichi di guardia medica; b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida all'atto della pubblicazione della zona carente. 15. Gli aspiranti, entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 12, presentano separate domande alle UU.SS.LL. competenti indicando a pena di nullità le eventuali altre località carenti per le quali concorrono. 16. Allegato alla domanda deveve essere inoltrato un atto sostitutivo di notorietà attestante se alla data di presentazione della domanda il pediatra abbia in atto rapporti di lavoro dipendenti, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovi in posizione di incompatibilità. 17. Al fine del conferimento degli incarichi nelle località carenti i pediatri di cui al comma 14, lettera b), sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri: a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale; b) attribuzione di punti 40 a coloro che al momento della presentazione della domanda di cui al comma 15 non abbiano alcun rapporto di lavoro dipendente, anche al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale o trattamento di pensione e non si trovino in posizione di incompatibilità e che tali requisiti conservino fino al conferimento dell'incarico. Non è di ostacolo all'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui al punto b), l'essere titolare, al momento di presentazione della domanda per la copertura della zona carente, di un incarico di lavoro dipendente a titolo precario, purchè esso cessi entro 7 giorni dall'accettazione dell'incarico per la copertura della zona carente; c) attribuzione di punti 10 a coloro che nella località carente per la quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale. 18. Le UU.SS.LL. interpellano prioritariamente i medici di cui al comma 14, lettera a) in base all'anzianità di iscrizione negli elenchi dei pediatri di libera scelta e, in subordine, in base all'anzianità di specializzazione, laddove risulti necessario, interpellano successivamente i pediatri di cui alla lettera b) dello stesso comma 14, in base all'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 17. 19. Il pediatra che abbia accettato l'incarico ai sensi dell', comma 1, è cancellato dalla graduatoria regionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;315#art-acn-3