Art. 44-bis · Esercizio del diritto di sciopero Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale

Art. 44-bis

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Esercizio del diritto di sciopero Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione

In vigore dal 22 nov 1990
Esercizio del diritto di sciopero Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione 1. Nel campo dell'assistenza medico-generica di base sono prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/1990, , comma 2, le visite domiciliari urgenti. 2. Le prestazioni di cui al comma 1, in caso di sciopero della categoria dei medici di medicina generale convenzionati continuano ad essere erogate con le procedure e secondo le modalità di cui all', comma 4, del presente accordo. 3. Il diritto di sciopero dei medici di medicina generale convenzionati è esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro. 4. I medici di medicina generale che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono deferiti alla Commissione regionale di disciplina che adotterà le sanzioni secondo le procedure stabilite dall'. 5. Le OO.SS. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero: a) nel mese di agosto; b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali; d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio; e) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo. 6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;314#art-acn-44-bis