Art. 42 · Guardia medica e assistenza nelle località turistiche
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale

Art. 42

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Guardia medica e assistenza nelle località turistiche

In vigore dal 22 nov 1990
1. Con apposito accordo collettivo ex art. 48 della legge n. 833/1978 in ogni Regione, tenendo anche conto della programmazione regionale in materia di emergenza ed urgenza sanitaria, è istituito un servizio di guardia medica urgente notturna e festiva che ha inizio alle ore 20 del giorno feriale e cessa alle ore 8 del giorno successivo; alle ore 14 del sabato e cessa alle ore 8 del post-festivo; infine alle ore 14 del prefestivo e cessa alle ore 8 del post-festivo. 2. In ogni Regione è istituito, altresì, un servizio stagionale di assistenza ai villeggianti nelle località turistiche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;314#art-acn-42