Art. 31 · Divieto di esercizio di libera professione
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale

Art. 31

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Divieto di esercizio di libera professione

In vigore dal 22 nov 1990
1. Ai medici iscritti negli elenchi è fatto divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati relativamente ai compiti che agli stessi sono affidati dal presente accordo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;314#art-acn-31