Art. 12 · Incarichi provvisori
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale

Art. 12

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Incarichi provvisori

In vigore dal 22 nov 1990
1. Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di medici in grado di acquisire le scelte disponibili, la U.S.L. sentito il Comitato consultivo ex può conferire ad un medico residente nell'ambito della zona carente, scelto nel rispetto della graduatoria regionale, un incarico temporaneo onde garantire l'assistenza sanitaria nel territorio. Tale incarico, di durata comunque inferiore a sei mesi, cessa nel momento in cui viene individuato il medico avente diritto all'inserimento. Al medico di cui al presente comma sono corrisposti, relativamente agli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi di cui all'. 2. In caso di decesso del medico convenzionato, il suo sostituto può proseguire l'attività nei confronti degli assistiti già in carico al medico deceduto per non più di 30 giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;314#art-acn-12