Art. 1 · Prestazioni
Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza

Art. 1

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Prestazioni

In vigore dal 22 nov 1990
ALLEGATO H ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA . Prestazioni 1. L'assistenza domiciliare integrata di cui all', comma 1, lettera c), è svolta assicurando al domicilio del paziente le prestazioni: di medicina generale; di medicina specialistica; infermieristiche domiciliari; di aiuto domestico da parte dei familiari o del competente servizio delle unità sanitarie locali; di assistenza sociale. 2. Lo svolgimento è fortemente caratterizzato dall'intervento integrato dei servizi necessari, sanitari e sociali, in rapporto alle specifiche esigenze di ciascun soggetto al fine di evitarne il ricovero. 3. L'assistenza è attuata in via sperimentale e può essere sospesa in qualsiasi momento sia dal medico di medicina generale che dalla unità sanitaria locale, con preavviso di almeno 7 giorni, salvaguardando in ogni caso le esigenze socio-sanitarie del paziente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;314#art-acn-1-3