Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza
Art. 1
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In vigore dal 22 nov 1990
ALLEGATO H
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
.
Prestazioni
1. L'assistenza domiciliare integrata di cui all', comma 1, lettera c), è svolta assicurando al domicilio del paziente le prestazioni:
di medicina generale;
di medicina specialistica;
infermieristiche domiciliari;
di aiuto domestico da parte dei familiari o del competente servizio delle unità sanitarie locali;
di assistenza sociale.
2. Lo svolgimento è fortemente caratterizzato dall'intervento integrato dei servizi necessari, sanitari e sociali, in rapporto alle specifiche esigenze di ciascun soggetto al fine di evitarne il ricovero.
3. L'assistenza è attuata in via sperimentale e può essere sospesa in qualsiasi momento sia dal medico di medicina generale che dalla unità sanitaria locale, con preavviso di almeno 7 giorni, salvaguardando in ogni caso le esigenze socio-sanitarie del paziente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;314#art-acn-1-3