Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 11 nov 1990
1. L'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, n. 775, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1984, n. 797, è sostituito dal seguente: "Art. 19 (Spese). - Le spese di esercizio sono correnti (o di funzionamento) e in conto capitale (o di investimento). Le spese correnti sono costituite dalle erogazioni necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali del Fondo di cui agli e seguenti del capo I, dalle spese generali di amministrazione e dalle devoluzioni di entrate stabilite dalle norme vigenti. Le spese per le finalità dell'ente sono determinate in corrispondenza con le entrate acquisibili nell'anno, tenuto conto del presunto avanzo di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente e, se necessario, delle disponibilità del fondo di riserva previsto dall'art. 21, secondo comma. Il Ministro delle finanze, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, ripartisce indicativamente, su proposta del consiglio di amministrazione, le somme così calcolate, in relazione alle finalità istituzionali del Fondo previste dall' della legge 20 ottobre 1960, n. 1265. Nel corso dell'esercizio il Ministro può variare in più o in meno la ripartizione effettuata in relazione all'andamento della gestione. Il presunto avanzo di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il bilancio di previsione si riferisce è determinato sulla base delle risultanze della gestione finanziaria al momento della formazione del bilancio di previsione e dei presumibili accertamenti ed impegni per il restante periodo dell'esercizio. Quote non superiori al 5 per cento ed al 10 per cento delle entrate sono destinate, rispettivamente, a costituire il fondo di riserva ordinario ed il fondo di riserva speciale per indennità di buonuscita previsti dall'art. 21. Le spese correnti previste dal secondo comma vanno tenute distinte dalle spese che si compensano con le entrate e da quelle che sono iscritte in partite di giro e in contabilità speciali in corrispondenza con le poste di entrata di uguale natura previste dall'art. 18. Le spese in conto capitale sono costituite dagli oneri complessivi relativi all'acquisto di immobili, di titoli pubblici e privati e di altri beni fruttiferi.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;307#art-2