Art. 84
Regolamento di polizia mortuariaCapo XVII

Art. 84

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In vigore dal 27 ott 1990
1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie: a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati; b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285#art-rdp-84