Art. 68
Regolamento di polizia mortuariaCapo XIV

Art. 68

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In vigore dal 27 ott 1990
1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285#art-rdp-68