Art. 59
Regolamento di polizia mortuariaCapo X

Art. 59

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In vigore dal 27 ott 1990
1. Nell'area di cui all' non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato: a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private; b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio; c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero; d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285#art-rdp-59