Art. 53
Regolamento di polizia mortuariaCapo IX

Art. 53

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In vigore dal 27 ott 1990
1. I registri indicati nell' debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. 2. un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285#art-rdp-53