Art. 52
Regolamento di polizia mortuariaCapo IX

Art. 52

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In vigore dal 27 ott 1990
1. Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia. 2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sè l'autorizzazione di cui all'; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare: a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all', l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento; b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti; c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco; d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285#art-rdp-52