Art. 50
Regolamento di polizia mortuariaCapo IX

Art. 50

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In vigore dal 27 ott 1990
1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione: a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza; c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso; d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'; e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285#art-rdp-50