Art. 5
Regolamento di polizia mortuariaCapo I

Art. 5

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In vigore dal 27 ott 1990
1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio. 2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285#art-rdp-5