Art. 42
Regolamento di polizia mortuariaCapo VI

Art. 42

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In vigore dal 27 ott 1990
1. Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all', ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285#art-rdp-42