Art. 41
Regolamento di polizia mortuariaCapo VI

Art. 41

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In vigore dal 27 ott 1990
1. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro disposizione a norma dell', indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici. 2. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale semprechè nulla osti da parte degli aventi titolo. 3. I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285#art-rdp-41