Regolamento di polizia mortuaria›Capo V
Art. 39
39 / 108In vigore dal 25 apr 1991
1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'. Il sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all', comma 7.
2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.
3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 22 aprile 1991, n. 174 (in G.U. 1ª s.s. 24/04/1991, n. 17), "Dichiara che non spetta allo Stato individuare nel coordinatore sanitario delle unita' sanitarie locali della Regione Lombardia gli uffici competenti per l'esercizio di compiti specifici in materia di polizia mortuaria, cosi' come previsto dagli artt. 37, secondo comma, 39, primo comma, 43, primo comma, 45, secondo e terzo comma, 46, primo comma, 48, 51, secondo comma, 83, terzo comma, 86, quarto comma, 88, 94, primo comma e 96, secondo comma, e ai direttori sanitari degli ospedali l'adempimento previsto dall'art. 39, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria); ed, in conseguenza, annulla, limitatamente alla Regione Lombardia, tali norme nelle parti in cui attribuiscono al coordinatore sanitario delle unita' sanitarie locali ed ai direttori sanitari degli ospedali competenze in materia di polizia mortuaria."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285#art-rdp-39