Art. 25
Regolamento di polizia mortuariaCapo IV

Art. 25

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In vigore dal 27 ott 1990
1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall' può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli seguendo le prescrizioni degli . 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285#art-rdp-25