Art. 17
Regolamento di polizia mortuariaCapo IV

Art. 17

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In vigore dal 27 ott 1990
1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285#art-rdp-17