Art. 107
Regolamento di polizia mortuariaCapo XXII

Art. 107

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In vigore dal 27 ott 1990
1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell' della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli della legge 24 novembre 1981, n. 689.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285#art-rdp-107