Art. 1

Art. 1

In vigore dal 27 ott 1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' della Costituzione; Visto l'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto l' della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, recante regolamento di polizia mortuaria; Udito il parere del Consiglio superiore di sanità; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 22 marzo 1990; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 1990; Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto: . 1. È approvato l'unito regolamento di polizia mortuaria, composto di centootto articoli e vistato dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 settembre 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE LORENZO, Ministro della sanità GAVA, Ministro dell'interno VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1990 Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 10
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285#art-rd-1