Art. 1
In vigore dal 27 ott 1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' della Costituzione;
Visto l'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l' della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, recante regolamento di polizia mortuaria;
Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 22 marzo 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 1990;
Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;
E M A N A
il seguente decreto:
.
1. È approvato l'unito regolamento di polizia mortuaria, composto di centootto articoli e vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 settembre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
DE LORENZO, Ministro della sanità GAVA, Ministro dell'interno
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1990
Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 10
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285#art-rd-1