Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 4 ott 1990
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 agosto 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri GAVA, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1990 Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 8
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