Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 4 ott 1990
1. All'art. 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, le parole "saranno considerati privi di efficacia" sono sostituite dalle parole "non saranno valutati".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-24;272#art-5