Art. 4
4 / 7In vigore dal 4 ott 1990
1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, è sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Prova scritta del concorso per l'assunzione degli allievi agenti). - Alla prova scritta del concorso per l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato consistente in una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla si applicano, in quanto compatibili, le stesse disposizioni stabilite nel presente decreto per lo svolgimento delle prove scritte.
Qualora la prova di esame consista in una serie di domande a risposta a scelta multipla, i candidati possono essere ammessi a sostenere la prova per contingenti predeterminati in più sedi ed in tempi diversi.
La commissione esaminatrice individua le domande a risposta a scelta multipla, da sottoporre ai candidati, da una serie di domande preventivamente predisposte.
Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, tra le quali la commissione esaminatrice può scegliere la serie da sottoporre ai candidati, l'amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
La valutazione degli elaborati può essere effettuata anche a mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di lettura ottica.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-24;272#art-4