Art. 2

Art. 2

2 / 7
In vigore dal 4 ott 1990
1. L', comma decimo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, è sostituito dal seguente: "Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimento di uno dei componenti o del segretario della commissione o delle sottocommissioni, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-24;272#art-2