Art. 36
36 / 42Fondi per il pagamento delle vincite
In vigore dal 13 nov 1996
1. Il concessionario provvede al pagamento delle vincite di sua competenza utilizzando le somme a tal fine prelevate dalle disponibilità di cassa relative ai versamenti di cui al precedente .
2. Per il pagamento delle vincite eccezionalmente numerose, di cui al precedente , comma 1, il concessionario provvede con i fondi accreditati dall'Amministrazione, ai sensi dello stesso , comma 3.
3. Il concessionario, per il pagamento delle vincite, si può avvalere di una o più aziende di credito, che assicurino il servizio su tutto il territorio nazionale o del servizio postale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;303#art-36