Art. 36 · Fondi per il pagamento delle vincite

Art. 36

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Fondi per il pagamento delle vincite

In vigore dal 13 nov 1996
1. Il concessionario provvede al pagamento delle vincite di sua competenza utilizzando le somme a tal fine prelevate dalle disponibilità di cassa relative ai versamenti di cui al precedente . 2. Per il pagamento delle vincite eccezionalmente numerose, di cui al precedente , comma 1, il concessionario provvede con i fondi accreditati dall'Amministrazione, ai sensi dello stesso , comma 3. 3. Il concessionario, per il pagamento delle vincite, si può avvalere di una o più aziende di credito, che assicurino il servizio su tutto il territorio nazionale o del servizio postale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;303#art-36