Art. 35 · Pagamento delle vincite da parte del concessionario

Art. 35

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Pagamento delle vincite da parte del concessionario

In vigore dal 15 nov 2002
1. Oltre che nel caso previsto dall', comma 2, il concessionario provvede direttamente al pagamento delle vincite di importo superiore a quello di competenza dei raccoglitori, nonché di quelle di importo inferiore autorizzate dall'Amministrazione finanziaria in caso di vincite eccezionalmente numerose. 2. Per le vincite fino a lire 20.000.000 gli scontrini vanno presentati entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di affissione del Bollettino ufficiale di zona, presso il punto di raccolta ove è stata effettuata la giocata vincente o presso un qualsiasi altro punto. Il raccoglitore ritira lo scontrino, richiede al concessionario di validare la vincita tramite terminale di gioco e consegna, in nome e per conto del concessionario, attestazione di vincita. Il pagamento viene effettuato dal concessionario, dopo la validazione della vincita, mediante ordine bancario o postale reso disponibile entro il quindicesimo giorno successivo alla consegna dello scontrino presso lo sportello bancario o postale indicato nella attestazione di vincita. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 4 OTTOBRE 2002, N. 240. 3. Per le vincite eccezionalmente numerose di cui al comma 1, il pagamento è eseguito dal concessionario previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, che provvede al contestuale accredito dei necessari fondi di cui al successivo , comma 2. Gli scontrini vanno presentati entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di affissione del Bollettino ufficiale di zona, presso il punto di raccolta ove è stata effettuata la giocata vincente o presso un qualsiasi altro punto. Si applicano le disposizioni del comma 2 per quanto concerne la convalidazione e l'attestazione delle vincite, il pagamento delle stesse, nonché l'invio al concessionario degli scontrini ritirati dai vincitori. Il decreto del Ministro delle finanze, con il quale viene autorizzato il pagamento delle vincite eccezionalmente numerose, è comunicato al concessionario per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale di zona. 4. Per le vincite di importo superiore a lire 20.000.000, gli scontrini vanno presentati, entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di affissione del Bollettino ufficiale di zona, al concessionario. Il concessionario ritira lo scontrino e consegna apposita ricevuta. Si applicano per il pagamento le disposizioni del comma 2. 5. Scaduto il termine di sessanta giorni dalla data di affissione del Bollettino ufficiale di zona, il concessionario chiude la contabilità delle vincite relative all'estrazione e provvede alla produzione del rendiconto ed al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'eventuale saldo per le vincite non reclamate, entro i trenta giorni successivi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;303#art-35