Titolo III
Art. 24
24 / 42Modalità di versamento delle somme riscosse
In vigore dal 9 nov 1990
1. Sulla scorta dell'estratto conto di cui all', il raccoglitore è tenuto a versare, il giovedì della settimana successiva all'estrazione, il saldo a suo debito alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche a mezzo di conto corrente postale intestato alla stessa, imputando il versamento all'apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;303#art-24