Titolo I
Art. 12
12 / 42Pubblicazione dei numeri estratti
In vigore dal 9 nov 1990
1. Il Ministro delle finanze nomina la commissione di cui all' della citata legge n. 528/1982, come sostituito dall' della legge n. 85/1990.
2. Il segretario di ciascuna commissione di estrazione, di cui al comma 1, redige il verbale di estrazione e comunica immediatamente i numeri estratti, tramite sistema informatico e sotto la responsabilità collegiale della commissione, all'ufficio centrale di elaborazione.
3. L'ufficio centrale di elaborazione provvede alla compilazione del notiziario delle estrazioni, che viene trasmesso alle singole commissioni di zona e a ciascun punto di raccolta.
4. Il raccoglitore espone subito il notiziario stesso nei locali di raccolta del gioco lasciandolo affisso per il termine di cui all', ultimo comma, della citata legge n. 528/1982.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-07;303#art-12