Art. 84 · Indennità di servizio notturno e festivo
Capo II

Art. 84

84 / 90

Indennità di servizio notturno e festivo

In vigore dal 21 nov 1990
1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennità di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è rideterminata inlire 1.800.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-84