Art. 75 · Indennità di maneggio valori
Capo II

Art. 75

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Indennità di maneggio valori

In vigore dal 21 nov 1990
1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennità di cui all'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è rideterminata inlire 29.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-75