Capo I
Art. 4
4 / 90Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali
In vigore dal 21 nov 1990
1. Al fine di cui all' saranno individuati, per le di- verse qualifiche e professionalità addette ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso , appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso ad aggiunzioni di lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.
2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con apposito accordo decentrato a livello nazionale per singola azienda o amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo del comparto, da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata, sono individuate le professionalità e le qualifiche di personale che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti standards minimi e per la individuazione del personale necessario a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2, nonché le disposizioni cui deve attenersi il personale in sciopero detentore di chiavi o responsabile della custodia di valori, saranno determinate in sede di contrattazione decentrata a livello locale entro 15 giorni dall'accordo di cui al comma 2 e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more delle definizioni degli accordi di cui ai commi 2 e 3, saranno assicurate comunque le prestazioni indispensabili.
4. In conformità agli accordi di cui ai commi 2 e 3, le amministrazioni individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all', i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate, in relazione alle turnazioni programmate, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando - anche tramite affissione all'albo 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, che sarà accordata nel caso sia possibile.
5. Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validità per il periodo di vigenza del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-4