Capo I
Art. 26
26 / 90Effetti dei nuovi stipendi
In vigore dal 21 nov 1990
1. I nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione alle attribuzioni degli aumenti determinati negli , hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall' del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto. Non hanno effetto invece su altri istituti comportanti compensi ed erogazioni di natura economica.
2. Ai fini della corresponsione dei nuovi trattamenti derivanti dall'applicazione del presente regolamento si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
3. In ottemperanza al disposto dell' della legge 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente regolamento sono corrisposti integralmente, alle scadenze e nelle percentuali previste dai precedenti articoli, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.
4. I nuovi stipendi, negli importi corrispondenti agli aumenti determinati nell', hanno effetto sull'importo orario per lavoro straordinario e sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.
5. La spesa sostenuta nell'anno 1989 per prestazioni di lavoro straordinario non può essere incrementata in conseguenza degli effetti dei nuovi stipendi sulle misure orarie dei compensi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335#art-26