Art. 25
25 / 30Permessi sindacali retribuiti
In vigore dal 6 apr 1995
1. I dirigenti degli organismi rappresentativi, costituiti ai sensi dell' della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono fruire, per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione.
2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale, secondo i criteri fissati nell', non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, le tre giornate lavorative e, in ogni caso, le diciotto ore lavorative.
3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'.
Note all'articolo
- Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che cessa di avere efficacia il presente articolo, dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento n. 770/94, per effetto dell'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-03;319#art-25