Art. 23 · Aspettative sindacali

Art. 23

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Aspettative sindacali

In vigore dal 6 apr 1995
1. I dipendenti delle università o istituzioni universitarie che ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie confederazioni o organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare dalla competente confederazione o organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnate. 2. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni tremila dipendenti in attività di servizio di ruolo e con rapporto d'impiego a tempo indeterminato. Il conteggio per la determinazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per tutte le amministrazioni comprese nel comparto. In sede di prima applicazione, il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in settanta unità fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra. 3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al comma 2 è riservato per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989, garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per ogni confederazione sindacale di cui al citato decreto ministeriale 3 agosto 1989. 4. Alla ripartizione tra le varie confederazioni ed organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, accertata ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e della circolare-direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all' del predetto decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. 5. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale, comunicate alle singole amministrazioni di appartenenza, sono presentate al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che cura gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali è emanato dalle singole amministrazioni, previa autorizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. 6. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per i conseguenziali adempimenti.

Note all'articolo

  • Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che cessa di avere efficacia il presente articolo, dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento n. 770/94, per effetto dell'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-03;319#art-23