Art. 12
12 / 30Igiene e sicurezza sul lavoro
In vigore dal 13 nov 1990
1. Le amministrazioni provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali; in ogni caso almeno nei primi tre mesi di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali.
2. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica del 3 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989, unitamente alle amministrazioni di cui al comma 1, verificano l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti; nei settori in cui si ravviserà una maggiore incidenza di rischio l'amministrazione provvederà ad istituire, per i dipendenti addetti ai predetti settori, un apposito libretto sanitario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-03;319#art-12