Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 7 ago 1990
1. Il regio decreto 26 agosto 1905, n. 489, e successive modificazioni, è abrogato, fatta salva la disposizione istitutiva dell'onorificenza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 giugno 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri FORMICA, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1990 Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 2
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