Art. 8 · Trattamento di missione

Art. 8

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Trattamento di missione

In vigore dal 25 lug 1996
1. Le misure intere lorde giornaliere dell'indennità di missione sono le seguenti: a) livello V, VI, VI-bis, VII, VIII ed VIII-bis: L. 39.600; b) livello IV: L. 28.800. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1990 per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore, al personale compete il rimborso delle spese documentate, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di L. 30.000 per il primo pasto e di complessive 60.000 per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto. 3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennità orarie e giornaliere. Non è ammessa in ogni caso opzione per l'indennità di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere. 4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, semprechè risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località. 5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 2 sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1 gennaio 1991, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica più elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, può essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di qualifica più elevata. 7. Al personale in trasferta che, nella località di missione, non possa consumare i pasti o pernottare per comprovate esigenze di servizio, risultanti dal provvedimento con cui la missione stessa è disposta, compete l'indennità di missione nella misura prevista dal comma 1 per ogni ventiquattro ore di permanenza fuori sede ed in ragione di un ventiquattresimo per le ore residuali, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. L'indennità è ridotta del cinquanta per cento qualora il dipendente in missione è tenuto, a seguito di provvedimento dell'amministrazione, a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione medesima.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n.147, i limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore ad otto ore sono determinati come segue: L. 42.000 per un pasto; L. 83.600 per due pasti".
  • Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 ha disposto (con gli artt. 6, comma 1 e 15, comma 1) che "A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, le percentuali indicate all'art. 8, commi 3 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, sono rideterminate entrambe nella misura del 40 per cento".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-06-05;147#art-8