Art. 13
13 / 23Congedo ordinario
In vigore dal 15 giu 1990
1. La fruizione del congedo ordinario può essere rinviata anche nel secondo semestre dell'anno successivo qualora sussistano motivi non riferibili alla volontà del dipendente, ma imputabili a cause di forza maggiore.
2. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi l'indicazione del periodo durante il quale è possibile godere del congedo ordinario spetta all'amministrazione in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.
3. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di malattie ed infortuni, adeguatamente e debitamente documentati e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare.
4. La ricorrenza del Santo Patrono nel comune sede di servizio, se ricadente in giornata lavorativa feriale, è considerata come congedo ordinario oltre il limite previsto dalle vigenti disposizioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-06-05;147#art-13