Art. 2
2 / 5I n d e n n i t à
In vigore dal 24 giu 1990
1. Con decorrenza dalla data di effettiva assunzione delle funzioni e per tutta la durata dell'incarico, al commissario è attribuita una indennità pari a L. 12.000.000 mensili, al lordo delle ritenute di legge.
2. All'indennità di cui al comma 1 si aggiunge unicamente il trattamento economico di missione in Italia e all'estero, che viene corrisposto equiparando a tal fine il commissario al personale del gruppo 2 di cui alla tabella A annessa al decreto del Ministro del tesoro 12 maggio 1983, concernente determinazione delle diarie per le missioni all'estero, mentre per le missioni in Italia si fa riferimento all', commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-05-15;139#art-2