Art. 4
4 / 5In vigore dal 5 lug 1990
1. Ai fini del soddisfacimento del requisito dell'idoneità morale di cui all', primo comma, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, il possesso dello stesso va riferito agli amministratori della cooperativa o del consorzio.
2. La prova del possesso dei requisiti relativi all'idoneità morale, alla capacità finanziaria e professionale di cui all' del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, da fornirsi secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto integrato da quanto richiesto dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, va riferita:
a) per quanto attiene all'idoneità morale agli amministratori della cooperativa o del consorzio;
b) per quanto attiene alla capacità finanziaria alle singole imprese socie;
c) per quanto attiene alla capacità professionale o ad uno degli amministratori, ovvero a persona designata che sia addetta a dirigere l'attività di trasporto della cooperativa o consorzio in maniera permanente, effettiva ed esclusiva.
3. Sono esentati dalla dimostrazione del requisito della capacità professionale coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, dirigevano in maniera permanente effettiva ed esclusiva l'attività di trasporto della cooperativa o del consorzio.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-04-19;155#art-4